Torna al sito Castelmagno-oc |
|
Inapplicata
dal 1994 la Legge n.97 sulla montagna
|
"Perchè
la legge per la montagna n° 97 del '94 rimane ancora da applicare
per quanto riguarda alleggerimenti contabili e fiscali?"
Domanda posta più volte a rappresentanti istituzionali... il silenzio come risposta. Legge stupenda l'attuale legge per la montagna, detta anche "legge Carlotto" perché al sen. Natale Carlotto la dobbiamo, legge per certi versi unica, ma eterodossa rispetto all'attuale pensiero prevalente e vedremo il perché. Il suo obiettivo è l'attuazione dell'art. 44 della Costituzione, " la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane"
Evidente in essa la centralità sugli interessi dell'uomo che "vive la montagna", ma in un contesto in cui le Terre Alte sono da alcuni viste come zona da cui attingere alle ultime risorse e da altri luogo nel quale far prevalere l'ambiente sull'uomo che lo abita, a mettere in secondo piano le "insopprimibili esigenze di vita civile delle popolazioni residenti" ci sta pensando una innaturale alleanza tra interessi "verdi" e interessi "affaristici". A volte quassù si ha veramente la sensazione di essere presenza residuale e d'impaccio alle altrui "magnifiche sorti e progressive", chi ora tornerebbe a scrivere in un testo di legge che occorre innanzitutto tener conto delle "insopprimibili esigenze di vita civile delle popolazioni residenti"?
Art. 3. Organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvopastorali. Art. 4. Conservazione dell'integrità dell'azienda agricola. Art. 5. Procedura per l'acquisto della proprietà. Art. 6. Usucapione di fondi rustici e trasferimenti immobiliari. Art. 7. Tutela ambientale. Art. 8. Caccia, pesca e prodotti del sottobosco. Art. 9. Forme di gestione del patrimonio forestale. Art. 10. Autoproduzione e benefìci in campo energetico. Art. 11. Esercizio associato di funzioni e gestione associata di servizi pubblici. Art. 12. Servizi. Usi civici. Art. 13. Interventi per lo sviluppo di attività produttive. Art. 14. Decentramento di attività e servizi. Art. 15. Tutela dei prodotti tipici. Art. 16. Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali. Art. 17. Incentivi alle pluriattività. Art. 18. Assunzioni a tempo parziale. Art. 19. Incentivi per l'insediamento in zone montane. Art. 20. Collaborazione tra soggetti istituzionali. Art. 21. Scuola dell'obbligo. Art. 22. Riorganizzazione degli uffici e dei servizi dello Stato. Art. 23. Deroghe in materia di trasporti. Art. 24. Informatica e telematica. Tutti temi noti alla gente delle Terre Alte, tutti problemi aperti! Ma ora torno al quesito iniziale, all'art. 16, perché è un tema caldo, inderogabile, sul quale occorre agire senza perdere il tempo che non si ha più, torno sulla necessità di sgravi fiscali e burocratici per gli imprenditori che operano sui monti. Quanti sono nelle valli i paesi dove non si trova un bar o un negozio aperto d'inverno? Quante le attività che quassù tendono ad andare in "letargo" perché il bilancio economico tra spese (di riscaldamento e burocrazia innanzitutto) e ricavi lo impone? Quante sono le imprese che chiuderanno nei prossimi anni? Ora, visto che la legge all'art. 16 dispone che "...per i comuni montani .la determinazione del reddito d'impresa . può avvenire sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tal caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale..." pongo ancora e di nuovo il quesito irrisolto: Perché mai non si applica quanto da esso disposto? Cosa accidenti impedisce di rendere operativo questo articolo? Se qualche impedimento esiste vorrei, vorremmo conoscerlo e sapere come e quando si intende rimuoverlo e questo torno a chiederlo ai nostri rappresentanti in Parlamento, ai candidati alle elezioni regionali, alla pres. Bresso e all'on. Cota innanzitutto. Rimaniamo in attesa, sperando in risposte diverse dal solito .. silenzio.
|